
Foto Matteo Bianchi
Le decisioni del Giudice Sportivo
Sono state diramate le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti la partita tra Viguzzolese e FC Alessandria:
"Dal rapporto arbitrale si evince quanto la gara a margine non si sia disputata in quanto la società ospitante
Viguzzolese, pur dichiarata dall'arbitro la praticabilità del campo, non provvedeva, benché invitata dallo stesso
direttore, alla segnatura delle linee mancanti sul terreno di gioco. Atteso il trascorrere di un tempo di gioco (a
decorrere dall'orario previsto per l'inizio della gara) ed a fronte della mancata tracciatura, l'arbitro si è visto
costretto a dichiarare impraticabile il terreno di gioco. In particolare è emerso che l'arbitro giungeva circa un'ora
e un quarto prima dell'orario previsto per l'inizio della gara (fissato perle ore 15) e, in tale momento, effettuato
un primo sopralluogo, comunicava ad entrambe le società che, da questa prima valutazione, il terreno di gioco
risultasse praticabile sebbene fosse necessario procedere alla segnatura delle linee che risultavano quasi
completamente cancellate dal fango e dalla pioggia. Nel mentre il dirigente della società ospitante dichiarava
che non avrebbe provveduto alla richiesta segnatura in quanto il macchinario preposto risultava inutilizzabile.
L'arbitro rinviava ogni decisione all'orario previsto per l'inizio della gara. Alle ore 15:00, l'arbitro, unitamente ai
capitani, rilevava la praticabilità del campo e la perdurante assenza delle linee sicché rivolgendosi nuovamente
al dirigente di casa lo invitava alla segnatura in modo da consentire lo svolgimento della gara. Quest'ultimo si
rifiutava ed anzi affermava di avervi provveduto nel frattempo. L'arbitro attestava che nulla era cambiato e
rivolgeva un nuovo invito alla società di casa affinché vi provvedesse e così assegnandole il termine di 45
minuti. Nonostante il tempo concesso, la società Viguzzolese non disponeva la tracciatura e ciò, rileva l'arbitro,
pur in considerazione delle migliorate condizioni climatiche. A fronte di questa descritta inerzia, l'arbitro
comunicava ufficialmente ai capitani che la gara non si sarebbe svolta. Nel rammentare quanto il rapporto
arbitrale costituisce fonte primaria di prova, si sottolinea come la decisione assunta dall'arbitro di astenersi
dall'avviare la gara sia condivisibile in quanto conforme al dettato previsto dalle norme federali. In tale contesto,
la nota pervenuta dalla Società Viguzzolese, che sostiene di aver provveduto "dove possibile" al tracciamento,
non trova conforto nell'attenta narrazione arbitrale. Ciò premesso, va evidenziato che il Regolamento GC
prevede che il giudizio sulla praticabilità o meno del terreno di gioco sia di esclusiva competenza dell'arbitro;
inoltre che l'accertamento sulle condizioni del campo deve essere effettuato all'orario previsto per l'inizio della
gara alla presenza dei capitani di entrambe le squadre ovvero anche prima, sempre alla loro presenza; inoltre
che in caso di impraticabilità rimediabile, come nel caso di specie, il direttore è tenuto ad invitare le squadre a
tenersi a disposizione per al massimo un tempo di gara, tempo ritenuto opportuno ad ovviare alla problematica
riscontrata. Nella nostra fattispecie appare evidente che l'arbitro si sia conformato al Regolamento citato e
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pertanto appare condivisibile la decisione di non disputare la gara a fronte del mancato tracciamento delle
linee del campo per espressa determinazione della società ospitante. Va rilevato, in dettaglio, l'atteggiamento
di quest'ultima, per il tramite del dirigente accompagnatore, che non ha collaborato con l'arbitro e rispettato le
di lui indicazioni.
Alla Società Viguzzolese ed al suo Dirigente accompagnatore, tale risultante dalla distinta di gioco, va pertanto
ascritta la responsabilità per il mancato svolgimento della gara. Quanto sopra descritto, si assumono le
seguenti decisioni:
- ricorrendo gli estremi di cui all'art. 10 CGS, assegnazione della punizione sportiva della perdita della
gara, a danno della Società Viguzzolese, che pertanto viene omologata con il seguente risultato:
Viguzzolese - FC Alessandria 0-3
- squalifica fino al 04/03/2025 a danno del dir. acc. DOMENGHINI OMAR (Viguzzolese), tale risultante
dalla distinta allegata al rapporto
- di infliggere alla Società Viguzzolese l'ammenda di Euro 100/00."
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